Art. 296. 
 
  Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti 
  devono soddisfare alle condizioni stabilite dagli  articoli  290  e
291. 
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art. 290, gli 
interruttori automatici devono  poter  funzionare  anche  per  scatti
limitati a singoli conduttori.