(CODICE CIVILE-art. 1872)
                             Art. 1872. 
 
                       (Modi di costituzione). 
 
  La rendita vitalizia  puo'  essere  costituita  a  titolo  oneroso,
mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione
di capitale. 
 
  La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per  donazione  o
per testamento, e in questo caso  si  osservano  le  norme  stabilite
dalla legge per tali atti.