(CODICE CIVILE-art. 1873)
                             Art. 1873. 
 
                   (Determinazione della durata). 
 
  La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita  del
beneficiario o di altra persona. 
 
  Essa puo' costituirsi anche  per  la  durata  della  vita  di  piu'
persone.