(CODICE CIVILE-art. 1874)
                             Art. 1874. 
 
              (Costituzione a favore di piu' persone). 
 
  Se la rendita e' costituita a favore  di  piu'  persone,  la  parte
spettante al creditore premorto si accresce  a  favore  degli  altri,
salvo patto contrario.