(CODICE CIVILE-art. 1877)
                             Art. 1877. 
 
          (Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso). 
 
  Il creditore di una rendita vitalizia costituita a  titolo  oneroso
puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli
da' o diminuisce le garanzie pattuite.