(CODICE CIVILE-art. 1879)
                             Art. 1879. 
 
          (Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta). 
 
  Il  debitore  della  rendita,  salvo  patto  contrario,  non   puo'
liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del
capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate. 
 
  Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il  quale
e'  stata  costituita,  per  quanto  gravosa  sia  divenuta  la   sua
prestazione.