Art. 1879. (Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta). Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate. Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.