(CODICE CIVILE-art. 1880)
                             Art. 1880. 
 
              (Modalita' del pagamento della rendita). 
 
  La rendita vitalizia costituita mediante  contratto  e'  dovuta  al
creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla
vita del quale e' costituita. 
 
  Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate,  ciascuna
rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.