(CODICE CIVILE-art. 1881)
                             Art. 1881. 
 
              (Sequestro o pignoramento della rendita). 
 
  Quando la rendita vitalizia e' costituita  a  titolo  gratuito,  si
puo' disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a  sequestro
entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.