Art. 297. 
 
  Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili,  a
tensione superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed
a 50 Volta verso terra se a corrente continua,  ove  non  abbiano  le
parti nude  in  tensione  in  posizione  inaccessibile  o  non  siano
protette a norma degli articoli 276 e  281  devono  avere  le  stesse
parti  nude,  chiuse  nell'involucro  esterno  o  protette   mediante
copertura o ripari solidamente fissati. 
  Sono esclusi dalla applicazione della presente norma  i  collettori
ad anelli e le relative spazzole delle macchine elettriche.