Art. 479. 
 
  Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisu' devono
essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di
sicurezza elettriche portatili, di tipo riconosciuto idoneo. 
  Le lampade di sicurezza a  fiamma,  di  tipo  riconosciuto  idoneo,
devono essere impiegate soltanto come indicatori di grisu' ed  essere
affidate esclusivamente a personale appositamente addestrato.