Art. 479. Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisu' devono essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili, di tipo riconosciuto idoneo. Le lampade di sicurezza a fiamma, di tipo riconosciuto idoneo, devono essere impiegate soltanto come indicatori di grisu' ed essere affidate esclusivamente a personale appositamente addestrato.