(CODICE CIVILE-art. 1883)
                             Art. 1883. 
 
                  (Esercizio delle assicurazioni). 
 
  L'impresa di assicurazione non puo' essere  esercitata  che  da  un
istituto di diritto pubblico o da  una  societa'  per  azioni  e  con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.