Art. 1888. (Prova del contratto). Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.