(CODICE CIVILE-art. 1888)
                             Art. 1888. 
 
                       (Prova del contratto). 
 
  Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. 
 
  L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente  la  polizza
di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. 
 
  L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a  spese
del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso  puo'
esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.