(CODICE CIVILE-art. 1889)
                             Art. 1889. 
 
                (Polizze all'ordine e al portatore). 
 
  Se la polizza di assicurazione e' all'ordine o al portatore, il suo
trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore,
con gli effetti della cessione. 
 
  Tuttavia l'assicuratore e' liberato se senza  dolo  o  colpa  grave
adempie la prestazione nei confronti del giratario  o  del  portatore
della polizza, anche se questi non e' l'assicurato. 
 
  In  caso  di  smarrimento,  furto  o  distruzione   della   polizza
all'ordine, si applicano le  disposizioni  relative  all'ammortamento
dei titoli all'ordine.