(CODICE CIVILE-art. 1890)
                             Art. 1890. 
 
                   (Assicurazione in nome altrui). 
 
  Se il contraente  stipula  l'assicurazione  in  nome  altrui  senza
averne il potere, l'interessato puo' ratificare  il  contratto  anche
dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. 
 
  Il contraente e' tenuto personalmente  ad  osservare  gli  obblighi
derivanti dal contratto fino al  momento  in  cui  l'assicuratore  ha
avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. 
 
  Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento
in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.