(CODICE CIVILE-art. 1891)
                             Art. 1891. 
 
     (Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta). 
 
  Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi
spetta, il contraente  deve  adempiere  gli  obblighi  derivanti  dal
contratto, salvi quelli  che  per  loro  natura  non  possono  essere
adempiuti che dall'assicurato. 
 
  I diritti derivanti dal contratto  spettano  all'assicurato,  e  il
contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere
senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. 
 
  All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono  opporre
al contraente in dipendenza del contratto. 
 
  Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto,  il  contraente   ha   privilegio   sulle   somme   dovute
dall'assicuratore  nello  stesso  grado  dei  crediti  per  spese  di
conservazione.