(CODICE CIVILE-art. 1893)
                             Art. 1893. 
 
   (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). 
 
  Se  il  contraente  ha  agito  senza  dolo  o   colpa   grave,   le
dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di  annullamento
del contratto, ma l'assicuratore puo' recedere dal contratto  stesso,
mediante dichiarazione da  farsi  all'assicurato  nei  tre  mesi  dal
giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della  dichiarazione  o  la
reticenza. 
 
  Se  il  sinistro  si  verifica  prima   che   l'inesattezza   della
dichiarazione o la  reticenza  sia  conosciuta  dall'assicuratore,  o
prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta e' ridotta in  proporzione  della  differenza  tra  il  premio
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto
il vero stato delle cose.