(CODICE CIVILE-art. 1894)
                             Art. 1894. 
 
            (Assicurazione in nome o per conto di terzi). 
 
  Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se  questi  hanno
conoscenza dell'inesattezza delle  dichiarazioni  o  delle  reticenze
relative al rischio,  si  applicano  a  favore  dell'assicuratore  le
disposizioni degli articoli 1892 e 1893.