(CODICE CIVILE-art. 1896)
                             Art. 1896. 
 
          (Cessazione del rischio durante l'assicurazione). 
 
  Il contratto si scioglie se il rischio cessa di  esistere  dopo  la
conclusione del contratto stesso, ma  l'assicuratore  ha  diritto  al
pagamento dei premi finche' la cessazione del  rischio  non  gli  sia
comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi  relativi
al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o
della conoscenza sono dovuti per intero. 
 
  Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio  in  un
momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio  cessi
nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto  al  solo  rimborso  delle
spese.