(CODICE CIVILE-art. 1897)
                             Art. 1897. 
 
                     (Diminuzione del rischio). 
 
  Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che  producono
una diminuzione del rischio tale che, se fosse  stata  conosciuta  al
momento  della  conclusione  del  contratto,  avrebbe  portato   alla
stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a  decorrere  dalla
scadenza  del  premio  o  della  rata  di  premio   successiva   alla
comunicazione suddetta, non puo' esigere che il minor premio,  ma  ha
facolta' di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno  in  cui
e' stata fatta la comunicazione. 
 
  La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.