(CODICE CIVILE-art. 1898)
                             Art. 1898. 
 
                     (Aggravamento del rischio). 
 
  Il   contraente   ha   l'obbligo   di   dare    immediato    avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo  tale
che, se  il  nuovo  stato  di  cose  fosse  esistito  e  fosse  stato
conosciuto  dall'assicuratore  al  momento  della   conclusione   del
contratto, l'assicuratore non avrebbe  consentito  l'assicurazione  o
l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato. 
 
  L'assicuratore puo' recedere dal contratto,  dandone  comunicazione
per iscritto all'assicurato entro  un  mese  dal  giorno  in  cui  ha
ricevuto   l'avviso   o   ha   avuto   in   altro   modo   conoscenza
dell'aggravamento del rischio. 
 
  Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento
e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha
effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio  e'  tale
che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. 
 
  Spettano  all'assicuratore  i  premi   relativi   al   periodo   di
assicurazione  in  corso  al  momento  in  cui   e'   comunicata   la
dichiarazione di recesso. 
 
  Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini  per
la comunicazione e per l'efficacia del  recesso,  l'assicuratore  non
risponde qualora l'aggravamento del rischio sia  tale  che  egli  non
avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato  di  cose  fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti,  la  somma  dovuta  e'
ridotta, tenuto conto  del  rapporto  tra  il  premio  stabilito  nel
contratto e quello che sarebbe stato fissato se il  maggiore  rischio
fosse esistito al tempo del contratto stesso.