Art. 1899. (Durata dell'assicurazione). L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolta' di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che puo' darsi anche mediante raccomandata. Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.