(CODICE CIVILE-art. 1899)
                             Art. 1899. 
 
                    (Durata dell'assicurazione). 
 
  L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno  della
conclusione del contratto alle ore  ventiquattro  dell'ultimo  giorno
della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci
anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante  patto  contrario,
hanno facolta' di recedere dal contratto, con preavviso di sei  mesi,
che puo' darsi anche mediante raccomandata. 
 
  Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma
ciascuna proroga tacita non puo' avere una  durata  superiore  a  due
anni. 
 
  Le norme del presente articolo non si applicano alle  assicurazioni
sulla vita.