(CODICE CIVILE-art. 1900)
                             Art. 1900. 
 
(Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o  dei
                            dipendenti). 
 
  L'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da dolo  o
da colpa grave del contraente, dell'assicurato  o  del  beneficiario,
salvo patto contrario per i casi di colpa grave. 
 
  L'assicuratore e' obbligato per il sinistro cagionato da dolo o  da
colpa grave delle persone del fatto  delle  quali  l'assicurato  deve
rispondere. 
 
  Egli e' obbligato  altresi',  nonostante  patto  contrario,  per  i
sinistri conseguenti ad atti del contraente,  dell'assicurato  o  del
beneficiario, compiuti per  dovere  di  solidarieta'  umana  o  nella
tutela degli interessi comuni all'assicuratore.