Art. 1900. (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti). L'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore e' obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli e' obbligato altresi', nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarieta' umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.