(CODICE CIVILE-art. 1901)
                             Art. 1901. 
 
                   (Mancato pagamento del premio). 
 
  Se il contraente non paga il premio  o  la  prima  rata  di  premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle  ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto  e'  da  lui
dovuto. 
 
  Se  alle  scadenze  convenute  il  contraente  non  paga  i   premi
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro  del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 
 
  Nelle ipotesi previste dai due commi  precedenti  il  contratto  e'
risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di  sei  mesi  dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti,  non  agisce  per  la
riscossione; l'assicuratore ha  diritto  soltanto  al  pagamento  del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso  e  al  rimborso
delle spese. La presente norma  non  si  applica  alle  assicurazioni
sulla vita.