(CODICE CIVILE-art. 1902)
                             Art. 1902. 
 
   (Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa). 
 
  La  fusione  e  la  concentrazione  di  aziende  tra  piu'  imprese
assicuratrici  non  sono  cause  di  scioglimento  del  contratto  di
assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice  che
risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per  i
trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali. 
 
  Nel  caso  di  liquidazione  coatta   amministrativa   dell'impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei  modi  e
con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali  anche  per  cio'  che
riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.