(CODICE CIVILE-art. 1903)
                             Art. 1903. 
 
                     (Agenti di assicurazione). 
 
  Gli agenti autorizzati  a  concludere  contratti  di  assicurazione
possono  compiere  gli  atti  concernenti  le  modificazioni   e   la
risoluzione dei contratti medesimi, salvi i  limiti  contenuti  nella
procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge. 
 
  Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti  in  giudizio
in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli  atti
compiuti  nell'esecuzione  del  loro  mandato,  davanti   l'autorita'
giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia  presso  la  quale  e'
stato concluso il contratto.