Art. 1147 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 7 anni; 
    b) capitano di fregata: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) capitano di vascello: 5 anni; 
    d) contrammiraglio: 2 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 10 anni; 
    d) capitano di corvetta: 4 anni.