Art. 298. 
 
  Le macchine  elettriche,  i  trasformatori,  i  condensatori  e  le
apparecchiature  elettriche  in  genere,   funzionanti   a   tensione
superiore a 1000 Volta, devono essere installati in  locali  appositi
od in recinti che possono essere anche  a  cielo  aperto,  muniti  di
porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che  non  si  tratti  di
motori accoppiati a macchine operatrici. 
  Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove
sono o possono transitare persone  diverse  da  quelle  addette  alle
stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave. 
  Le pareti dei locali dove sono installati  macchine  ed  apparecchi
indicati nel presente articolo devono essere costruite con  materiale
incombustibile; puo' tuttavia  derogarsi  per  le  cabine  elettriche
provvisorie non annesse ad altri edifici.