Art. 480. 
 
  Il  numero  delle  lampade  di  sicurezza  disponibili   per   ogni
sotterraneo grisutoso deve superare di almeno il dieci per  cento  il
numero totale degli operai che lavorano giornalmente nei sotterranei. 
  Quando il lavoro si effettua in tre turni, il  computo  del  numero
delle lampade e' riferito al numero totale degli operai dei due turni
piu' numerosi. 
  Le lampade di riserva di cui all'art. 488 non rientrano nel computo
suddetto.