(CODICE CIVILE-art. 1904)
                             Art. 1904. 
 
                   (Interesse all'assicurazione). 
 
  Il contratto di assicurazione contro  i  danni  e'  nullo  se,  nel
momento in cui l'assicurazione  deve  avere  inizio,  non  esiste  un
interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.