(CODICE CIVILE-art. 1905)
                             Art. 1905. 
 
                     (Limiti del risarcimento). 
 
  L'assicuratore e'  tenuto  a  risarcire,  nei  modi  e  nei  limiti
stabiliti  dal  contratto,  il  danno  sofferto  dall'assicurato   in
conseguenza del sinistro. 
 
  L'assicuratore  risponde  del  profitto  sperato  solo  se  si   e'
espressamente obbligato.