(CODICE CIVILE-art. 1906)
                             Art. 1906. 
 
               (Danni cagionati da vizio della cosa). 
 
  Salvo  patto  contrario,  l'assicuratore  non  risponde  dei  danni
prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non  gli  sia
stato denunziato. 
 
  Se il vizio ha aggravato  il  danno,  l'assicuratore,  salvo  patto
contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo
carico, qualora il vizio non fosse esistito.