(CODICE CIVILE-art. 1907)
                             Art. 1907. 
 
                      (Assicurazione parziale). 
 
  Se l'assicurazione copre solo una parte  del  valore  che  la  cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde  dei
danni in proporzione  della  parte  suddetta,  a  meno  che  non  sia
diversamente convenuto.