(CODICE CIVILE-art. 1908)
                             Art. 1908. 
 
                   (Valore della cosa assicurata). 
 
  Nell'accertare il danno non si puo' attribuire alle cose  perite  o
danneggiate un valore superiore a quello che  avevano  al  tempo  del
sinistro. 
 
  Il valore delle cose assicurate puo' essere tuttavia  stabilito  al
tempo della conclusione del contratto, mediante stima  accettata  per
iscritto dalle parti. 
 
  Non  equivale  a  stima  la  dichiarazione  di  valore  delle  cose
assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. 
 
  Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina  in
relazione al valore che i prodotti avrebbero  avuto  al  tempo  della
maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.