(CODICE CIVILE-art. 1909)
                             Art. 1909. 
 
      (Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose). 
 
  L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata  non  e'  valida  se   vi   e'   stato   dolo   da   parte
dell'assicurato; l'assicuratore, se e' in buona fede, ha  diritto  ai
premi del periodo di assicurazione in corso. 
 
  Se non vi e' stato dolo da parte del contraente,  il  contratto  ha
effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata,
e  il  contraente  ha  diritto  di  ottenere   per   l'avvenire   una
proporzionale riduzione del premio.