(CODICE CIVILE-art. 1910)
                             Art. 1910. 
 
            (Assicurazione presso diversi assicuratori). 
 
  Se per  il  medesimo  rischio  sono  contratte  separatamente  piu'
assicurazioni presso diversi  assicuratori,  l'assicurato  deve  dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. 
 
  Se  l'assicurato  omette  dolosamente   di   dare   l'avviso,   gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita'. 
 
  Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso  a  tutti  gli
assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando  a  ciascuno  il  nome
degli  altri.  L'assicurato  puo'  chiedere  a  ciascun  assicuratore
l'indennita' dovuta secondo il rispettivo contratto, purche' le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. 
 
  L'assicuratore che ha pagato ha  diritto  di  regresso  contro  gli
altri per la ripartizione proporzionale in ragione  delle  indennita'
dovute  secondo  i  rispettivi  contratti.  Se  un  assicuratore   e'
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.