(CODICE CIVILE-art. 1911)
                             Art. 1911. 
 
                         (Coassicurazione). 
 
  Qualora la  medesima  assicurazione  o  l'assicurazione  di  rischi
relativi alle stesse cose sia ripartita  tra  piu'  assicuratori  per
quota  determinate,  ciascun  assicuratore  e'  tenuto  al  pagamento
dell'indennita' assicurata soltanto in proporzione  della  rispettiva
quota, anche se unico e'  il  contratto  sottoscritto  da  tutti  gli
assicuratori.