(CODICE CIVILE-art. 1912)
                             Art. 1912. 
 
        (Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari). 
 
  Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i  danni
determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione  o  da
tumulti popolari.