(CODICE CIVILE-art. 1914)
                             Art. 1914. 
 
                      (Obbligo di salvataggio). 
 
  L'assicurato deve fare  quanto  gli  e'  possibile  per  evitare  o
diminuire il danno. 
 
  Le spese  fatte  a  questo  scopo  dall'assicurato  sono  a  carico
dell'assicuratore, in proporzione del valore  assicurato  rispetto  a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro,  anche  se  il  loro
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata,
e anche se non si e' raggiunto lo  scopo,  salvo  che  l'assicuratore
provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. 
 
  L'assicuratore risponde dei danni materiali  direttamente  derivati
alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per  evitare
o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi
sono stati adoperati inconsideratamente. 
 
  L'intervento  dell'assicuratore  per  il  salvataggio  delle   cose
assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. 
 
  L'assicuratore che interviene al  salvataggio  deve,  se  richiesto
dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del
valore assicurato.