(CODICE CIVILE-art. 1916)
                             Art. 1916. 
 
            (Diritto di surrogazione dell'assicuratore). 
 
  L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato,  fino  alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso
i terzi responsabili. 
 
  Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno  e'
causato dai  figli,  dagli  affiliati,  dagli  ascendenti,  da  altri
parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi  o
da domestici. 
 
  L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore  del  pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche   alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro  le  disgrazie
accidentali.