(CODICE CIVILE-art. 1918)
                             Art. 1918. 
 
                (Alienazione delle cose assicurate). 
 
  L'alienazione delle cose assicurate non e'  causa  di  scioglimento
del contratto di assicurazione. 
 
  L'assicurato,  che   non   comunica   all'assicuratore   l'avvenuta
alienazione   e   all'acquirente   l'esistenza   del   contratto   di
assicurazione,  rimane  obbligato  a  pagare  i  premi  che   scadono
posteriormente alla data dell'alienazione. 
 
  I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se
questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di  assicurazione,
entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del  primo  premio  successivo
all'alienazione,    non    dichiara    all'assicuratore,     mediante
raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.  Spettano  in
tal  caso  all'assicuratore  i   premi   relativi   al   periodo   di
assicurazione in corso. 
 
  L'assicuratore, entro dieci  giorni  da  quello  in  cui  ha  avuto
notizia dell'avvenuta alienazione, puo' recedere  dal  contratto  con
preavviso di quindici giorni, che puo'  essere  dato  anche  mediante
raccomandata. 
 
  Se e' stata emessa una polizza all'ordine o al  portatore,  nessuna
notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore,  e  cosi'
quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.