Art. 481. 
 
  Le lampade di sicurezza devono essere  tenute  in  apposito  locale
all'esterno (lampisteria), al quale deve  essere  addetto  almeno  un
operaio appositamente addestrato (lampista). 
  Nel detto locale e' vietato  introdurre  lampade  a  fiamma  libera
accese, accendere fuochi e fumare. 
  Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi.