Art. 481. Le lampade di sicurezza devono essere tenute in apposito locale all'esterno (lampisteria), al quale deve essere addetto almeno un operaio appositamente addestrato (lampista). Nel detto locale e' vietato introdurre lampade a fiamma libera accese, accendere fuochi e fumare. Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi.