Art. 484. 
 
  Nei locali destinati al riempimento delle lampade, situati  a  meno
di cinquanta metri dal pozzo, la benzina puo' essere tenuta  soltanto
in recipienti metallici chiusi. 
  La capacita'  totale  della  benzina  ivi  immagazzinata  non  deve
superare i venti litri.