Art. 1919. (Assicurazione sulla vita propria o di un terzo). L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.