(CODICE CIVILE-art. 1919)
                             Art. 1919. 
 
          (Assicurazione sulla vita propria o di un terzo). 
 
  L'assicurazione puo' essere  stipulata  sulla  vita  propria  o  su
quella di un terzo. 
 
  L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo  non  e'
valida se questi o il suo legale rappresentante non da'  il  consenso
alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere  provato  per
iscritto.