(CODICE CIVILE-art. 1920)
                             Art. 1920. 
 
                (Assicurazione a favore di un terzo). 
 
  E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. 
 
  La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di
assicurazione, o  con  successiva  dichiarazione  scritta  comunicata
all'assicuratore, o per testamento; essa  e'  efficace  anche  se  il
beneficiario  e'   determinato   solo   genericamente.   Equivale   a
designazione  l'attribuzione  della  somma   assicurata   fatta   nel
testamento a favore di una determinata persona. 
 
  Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio
ai vantaggi dell'assicurazione.