Art. 1921.
(Revoca del beneficio).
La designazione del beneficiario e' revocabile con le forme con le
quali puo' essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca
non puo' tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne'
dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di
voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca,
questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al
contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del
contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere
comunicate per iscritto all'assicuratore.