(CODICE CIVILE-art. 1921)
                             Art. 1921. 
 
                       (Revoca del beneficio). 
 
  La designazione del beneficiario e' revocabile con le forme con  le
quali puo' essere fatta a norma dell'articolo precedente.  La  revoca
non puo' tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne'
dopo che, verificatosi l'evento, il  beneficiario  ha  dichiarato  di
voler profittare del beneficio. 
 
  Se il contraente ha rinunziato per iscritto al  potere  di  revoca,
questa non ha effetto dopo  che  il  beneficiario  ha  dichiarato  al
contraente  di  voler  profittare  del  beneficio.  La  rinuncia  del
contraente  e  la  dichiarazione  del  beneficiario   devono   essere
comunicate per iscritto all'assicuratore.