(CODICE CIVILE-art. 1922)
                             Art. 1922. 
 
                     (Decadenza dal beneficio). 
 
  La designazione del beneficiario, anche  se  irrevocabile,  non  ha
effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. 
 
  Se la designazione e' irrevocabile ed e' stata fatta  a  titolo  di
liberalita', essa puo' essere revocata nei  casi  previsti  dall'art.
800.