(CODICE CIVILE-art. 1923)
                             Art. 1923. 
 
               (Diritti dei creditori e degli eredi). 
 
  Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o  al  beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. 
 
  Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle
relative alla collazione,  all'imputazione  e  alla  riduzione  delle
donazioni.