(CODICE CIVILE-art. 1924)
                             Art. 1924. 
 
                   (Mancato pagamento dei premi). 
 
  Se il contraente  non  paga  il  premio  relativo  al  primo  anno,
l'assicuratore puo' agire per l'esecuzione del contratto nel  termine
di sei mesi dal giorno in cui il premio e' scaduto.  La  disposizione
si applica anche se il  premio  e'  ripartito  in  piu'  rate,  fermo
restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal  caso
il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. 
 
  Se il contraente  non  paga  i  premi  successivi  nel  termine  di
tolleranza previsto dalla polizza o,  in  mancanza,  nel  termine  di
venti giorni dalla scadenza, il contratto e' risoluto di diritto, e i
premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano
le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per  la  riduzione
della somma assicurata.