(CODICE CIVILE-art. 1925)
                             Art. 1925. 
 
                (Riscatto e riduzione della polizza). 
 
  Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e
di riduzione della somma assicurata, in modo  tale  che  l'assicurato
sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe  il  valore
di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.