(CODICE CIVILE-art. 1926)
                             Art. 1926. 
 
            (Cambiamento di professione dell'assicurato). 
 
  I cambiamenti di professione o  di  attivita'  dell'assicurato  non
fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora  non  aggravino
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito
al  tempo  del  contratto,  l'assicuratore  non  avrebbe   consentito
l'assicurazione. 
 
  Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il  nuovo  stato
di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe
consentito l'assicurazione per un premio piu' elevato,  il  pagamento
della somma assicurata e' ridotto in  proporzione  del  minor  premio
convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. 
 
  Se   l'assicurato   da'   notizia    dei    suddetti    cambiamenti
all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve  dichiarare  se
intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma
assicurata o elevare il premio. 
 
  Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in  uno
dei due  sensi  su  indicati,  l'assicurato,  entro  quindici  giorni
successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. 
 
  Se  l'assicurato  dichiara  di  non  accettare,  il  contratto   e'
risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al  premio  relativo  al
periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto  dell'assicurato
al riscatto. Il silenzio  dell'assicurato  vale  come  adesione  alla
proposta dell'assicuratore. 
 
  Le comunicazioni e  dichiarazioni  previste  dai  commi  precedenti
possono farsi anche mediante raccomandata.